Socio Fondatore Federazione Italiana delle Associazioni di Mediatori Familiari

Regolamento Interno

gloria.mercanti 09/10/2015

REGOLAMENTO INTERNO

(approvato dalla Assemblea dei Soci del 23 maggio 2021)

Il presente Regolamento interno dell’Associazione Italiana Mediatori Familiari (d’ora in avanti A.I.Me.F.), che consta di 14 (quattordici) articoli, ha il proposito di perfezionare lo Statuto associativo e di fissare, in un unico documento, quanto stabilito nel corso delle Assemblee dei soci e dai Consigli Direttivi che lo hanno redatto e modificato.

ART. 1 - REGOLE RELATIVE ALL’INGRESSO NELL’ASSOCIAZIONE

I soci dell’A.I.Me.F. sono Mediatori Familiari professionisti qualificati, in attività, operanti nell’ambito delle disposizioni di cui alla Legge 14 gennaio 2013, n. 4 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”.

Premesso che l’art. 2 dello Statuto A.I.Me.F. prevede che “possono essere soci coloro che abbiano conseguito il titolo di Mediatore Familiare attraverso un corso di formazione professionale”

e

considerato che Norma Tecnica UNI 11644:2016 “Attività professionali non regolamentate – Mediatore familiare – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza” (di seguito Norma UNI 11644:2016) stabilisce che il percorso formativo per conseguire l’attestato di qualifica di Mediatore Familiare si conclude con il superamento positivo del secondo livello di esame,

a perfezionamento degli articoli 2, 15,16 e 17 dello Statuto,

chiunque desideri associarsi dovrà:

- aver conseguito Attestato di qualifica professionale/Titolo di Mediatore Familiare, attraverso un percorso di formazione professionale per Mediatore Familiare riconosciuto dall’A.I.Me.F.

oppure

- essere in possesso di Certificato di conformità alla Norma UNI 11644:2016.

Per coloro che

A) fossero in possesso di laurea almeno triennale, nelle aree umanistica, sanitaria e sociale o sanitaria con esclusivo riferimento a percorsi formativi caratterizzati da specifiche conoscenze teoriche o metodologiche attinenti alla professione del mediatore familiare

e

- avessero frequentato percorsi di formazione professionale per Mediatori Familiari non accettati e riconosciuti dall’ A.I.Me.F., ma conformi ai parametri fissati dalla Norma UNI 11644:2016 “Mediatore Familiare”,

oppure

B) fossero in possesso di laurea in area diversa da quelle di cui alla lettera che precede, unitamente ad adeguata e documentata esperienza professionale almeno quinquennale nelle aree sociali, educative, psicologiche e sanitarie e tutte quelle esperienze professionali di gestione della conflittualità nelle aree della famiglia, coppia e relazioni sociali (comprovate da un curriculum vitae corredato da evidenze documentate relative alle attività lavorative e formative dichiarate);

l’ingresso nell’ A.I.Me.F. potrà avvenire attraverso l’esame nazionale consistente in:

- una prova scritta finalizzata alla verifica delle conoscenze teoriche specifiche acquisite,

- un colloquio orale finalizzato alla verifica della conoscenza della deontologia, dei compiti, delle abilità e delle materie attinenti alla professione del mediatore familiare, nonché lo stato dell’arte e della ricerca scientifica sulla mediazione familiare (consistente anche nella discussione di una tesi compilata dall’aspirante socio che illustri il percorso formativo svolto e analizzi i casi condotti in qualità di mediatore familiare),

- una prova pratica, consistente in un gioco di ruolo in cui il candidato a socio svolga il ruolo di mediatore familiare, dimostrando il possesso di conoscenze, abilità, competenze e attitudine alla buona pratica della mediazione familiare,

Le prove descritte devono permettere la valutazione delle conoscenze, competenze e abilità relative all’art. 17 dello Statuto aggiornato secondo Norma UNI 11644:2016.

A tal fine, il candidato a socio, contestualmente alla richiesta di ammissione agli esami, dovrà fornire tutto il materiale didattico relativo alla formazione specifica di mediatore familiare (compreso il registro della frequenza alle ore di lezione, il registro o la scheda individuale della pratica guidata svolta e le relative relazioni sui casi).

L’esame d’ingresso nazionale si tiene, di norma, nel mese di gennaio, o in base alle richieste associative pervenute alla Segreteria Nazionale A.I.Me.F.

Per coloro che, volendo associarsi all’ A.I.Me.F., si trovassero in almeno una delle seguenti condizioni:

a) fossero in possesso di “attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi” di mediazione familiare rilasciato da una delle associazioni di mediatori familiari inserite nella Sezione 2a dell’elenco ministeriale previsto dall’art. 2, comma 7, Legge 14 gennaio 2013, n. 4 e aderenti ai parametri fissati dalla Norma UNI 11644:2016,

b) avessero lasciato trascorrere più di quattro anni solari dalla conclusione del percorso di formazione riconosciuto dall’ A.I.Me.F. senza iscriversi,

c) avessero sospeso la propria iscrizione all’ A.I.Me.F. per più di quattro anni solari,

d) fossero usciti A.I.Me.F. e vi volessero fare nuovamente ingresso,

l’esame di ingresso nazionale sarà abbreviato e consisterà in un colloquio orale con la Commissione d’Esame (consistente della descrizione della propria attività di mediazione familiare), seguito dall’esame pratico (role-palying) consistente in un gioco di ruolo in cui il candidato a socio svolga il ruolo di mediatore familiare, dimostrando il possesso di conoscenze, abilità, competenze e attitudine alla buona pratica della mediazione familiare

Il candidato a socio dovrà dichiarare di svolgere l’attività di mediatore familiare e che intende svolgerla, impegnandosi a condurre almeno due casi di mediazione familiare ogni anno.

Il candidato a socio dovrà dichiarare il suo modello operativo generale, al fine di una corretta segnalazione al pubblico delle competenze di ciascun socio da parte dell’A.I.Me.F. nello svolgimento dell’attività di mediatore familiare.

Il candidato a socio all’atto della domanda, si impegna a rispettare tutte le regole presenti nello Statuto e nel presente Regolamento Interno, e a versare la quota associativa entro 15 giorni dalla comunicazione ufficiale di avvenuta delibera di ammissione a socio da parte del Consiglio Direttivo.

Al fine della pubblicazione del nominativo dei soci nell’elenco ufficiale, si richiede all’atto della domanda di ammissione di firmare il consenso di cui al D.lgs. n.196/2003 e Regolamento UE GDPR 679/2016.

ART. 2 - ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE D’ESAME

Al fine di verificare le competenze degli aspiranti soci, presso ogni commissione d’esame finale istituita dai centri/organismi formativi che offrono corsi di formazione professionale per Mediatori Familiari accettati e riconosciuti dall’ A.I.Me.F., verrà inviato un Osservatore al fine di osservare, verificare e quindi garantire il corretto svolgimento sia del corso, sia delle prove d’esame finali e raccogliere, attraverso un test apposito, il parere dei corsisti rispettivamente al corso frequentato.

Per ogni sessione d’esame d’ingresso nazionale nell’ A.I.Me.F. verrà eletta dal Consiglio Direttivo una Commissione d’esame nazionale. Ogni Commissione d’esame sarà composta da tre membri, convocati tra i soci dell’A.I.Me.F., con comprovata esperienza di mediatori familiari (almeno 20 casi) e con almeno cinque anni di comprovata esperienza nel campo della formazione professionale dei mediatori familiari.

Tutti i membri della Commissione d’esame dovranno garantire neutralità ed imparzialità.

L’esaminato/gli esaminati hanno facoltà di ricusare uno o più membri della Commissione d’esame entro 15 giorni dalla comunicazione dei nominativi, se vengono ravvisati rischi di parzialità o di non neutralità di giudizio o per altro motivo di importante rilevanza (ad esempio nessun membro della Commissione d’esame conosce il modello operativo dell’esaminato/degli esaminati), e il Consiglio Direttivo provvederà a nominare una nuova Commissione d’esame che non potrà essere più ricusata.

La Commissione d’esame dovrà istituire prove d’ingresso all’A.I.Me.F. atte a permettere la valutazione della competenza e delle abilità di mediazione familiare relative all’art. 17 dello Statuto aggiornato secondo Norma UNI 11644:2016. Dovranno inoltre attestare che tutti gli esaminati abbiano acquisito il rispetto della deontologia agli artt. 18, 19 e 20.

La Commissione d’esame provvederà a far pervenire alla segreteria nazionale tutta la documentazione e gli atti relativi alla sessione d’esame svoltasi, affinché vengano conservati nell’archivio dell’associazione.

ART. 3 - ATTESTATO DI QUALITÀ E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEI SERVIZI e TESSERINI ASSOCIATIVI

Ai sensi dell’art 7, Legge 14 gennaio 2013, n. 4, A.I.Me.F., su richiesta del singolo socio e previe le necessarie verifiche, può rilasciare ai propri iscritti un Attestato di qualità e qualificazione professionale dei servizi prestati.

Il tesserino viene rilasciato a tutti i soci dell’A.I.Me.F. e viene vidimato con apposito bollino ogni anno, all’atto dell’avvenuto versamento della quota sociale annuale.

Il tesserino associativo ha scadenza annuale.

Il tesserino viene ritirato o annullato ai soci che abbiano perso la qualità di socio (cfr. art. 2 dello Statuto), oppure ai soci che abbiano infranto le regole di condotta professionale (cfr. art. 9 del presente Regolamento Interno).

ART. 4 - MODELLI DI LAVORO E TARIFFE

L’A.I.Me.F. accoglie soci appartenenti a diverse scuole di formazione per mediatori familiari, di conseguenza i modelli operativi possono essere, pur nel rispetto delle regole presenti nello Statuto, non omogenee.

Durante la seduta di orientamento iniziale, si richiede ai soci di comunicare sempre tempestivamente agli utenti/ai clienti il proprio modello operativo e la metodologia di lavoro, così come le proprie tariffe (art. 20 dello Statuto).

ART. 5 - ASSICURAZIONE RC PER DANNI ARRECATI NELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI MEDIATORI FAMILIARI

Come previsto dall’art. 2 Legge 14 gennaio 2013, n. 4, a tutela dell’utenza, tutti i soci A.I.Me.F., pena l’esclusione dall’associazione, devono essere in possesso di polizza RC professionale in qualità di mediatori familiari.

La quota associativa annuale dell’A.I.Me.F. comprende il premio assicurativo con la compagnia assicurativa convenzionata.

Ai fini della copertura assicurativa di R.C. professionale, ogni socio si impegna a versare la quota sociale annuale ad ogni rinnovo entro il 28 febbraio di ogni anno. Qualora non avesse provveduto, la Segreteria Nazionale riterrà automaticamente il socio sospeso e provvederà a sollecitare il pagamento, che dovrà essere effettuato entro un mese dal sollecito. Il mancato versamento della quota sociale annuale, a Statuto, comporta il recesso.

ART. 6 - PROCEDURE DI CONTROLLO E DI VERIFICA SULL’OPERATO DEI SOCI

Solo il Consiglio Direttivo, tramite la Segreteria Nazionale, ha il compito di controllo e di verifica sull’operato dei soci al fine di garantire l’utenza sulla qualità delle prestazioni professionale erogate, a tal fine potrà sottoporre i soci a verifiche, relative anche all’aggiornamento e alla supervisione professionale, durante tutta la durata della loro iscrizione e in qualsiasi momento.

ART. 7 - AGGIORNAMENTO E SUPERVISIONE PROFESSIONALE

Come previsto dall’art. 2 Legge 14 gennaio 2013, n. 4, a tutela dell’utenza, tutti gli associati, pena l’esclusione dall’associazione, devono sottoporsi a continuo aggiornamento e supervisione professionale, in conformità alla Norma UNI 11644:2016.

A ciascun socio il Consiglio Direttivo richiede le prove (attestati di frequenza in lingua italiana), che abbia frequentato in qualità di partecipante o di relatore almeno 6 ore di aggiornamento professionale all’anno (considerando l’anno solare), in competenze, conoscenze ed abilità specifiche del mediatore familiare, ricomprese nelle 10 aree di competenza tra quelle citate in Norma UNI 11644:2016.

REQUISITI OBBLIGATORI. Gli eventi patrocinabili dovranno avere le seguenti caratteristiche:

a) essere di chiaro e indiscutibile valore scientifico e di rilievo per la professione dei mediatori familiari,

b) durata limitata nel tempo (massimo 3 giorni per un totale di massimo 24 ore),

c) offrire agli associati A.I.Me.F. un vantaggio economico di accesso all’iniziativa,

d) la sede dell’evento deve essere adeguata all’iniziativa,

e) le 6 ore di aggiornamento all’anno dovranno riguardare una o più delle 10 aree di conoscenze, abilità e competenze, previste dalle Norma UNI 11644:2016. I crediti formativi verranno riconosciuti solo sulla base dell’attinenza con dette aree,

I crediti formativi verranno riconosciuti a convegni, seminari, workshop ed eventi pubblici anche per interventi/relazioni condotti da non mediatori familiari, a condizione che vertano sulle materie comprese nelle aree di cui alla precedente lettera e).

Oltre all’aggiornamento professionale ai soci è richiesta la supervisione professionale, almeno 10 ore annue.

In caso di lieve inadempienza, il Consiglio Direttivo potrà sollecitare il socio/i e fissare un termine per la presentazione degli attestati. In caso di grave inadempienza, come il mancato aggiornamento o l’assenza di ore di supervisione alla pratica professionale da più di tre anni, considererà questa come una violazione deontologica, regolata dall’art. 8 del presente Regolamento Interno. In caso di malattia, gravidanza o impedimento grave, è possibile recuperare ore di aggiornamento e/o di supervisione nell’annualità successiva, ma non è possibile estendere tale periodo su 3 (tre) annualità.

ART. 8 - SUPERVISORI PROFESSIONALI A.I.Me.F.

L’A.I.Me.F. richiede ai propri associati, come previsto dall’Art. 7 del presente Regolamento Interno, di partecipare annualmente ad almeno 10 ore di supervisione professionale ogni anno, attraverso incontri individuali o di gruppo, tenuti da mediatori familiari dell’A.I.Me.F. qualificati da una formazione specifica: i Supervisori Professionali (Cfr. sul sito “Istituzione dei Supervisori Professionali” dell’A.I.Me.F.).

Durante il primo contatto con il supervisore professionale, questi sarà tenuto a chiarire la natura e lo scopo della supervisione esercitata e/o condotta, chiarirà che cosa sarà affrontato nella relazione di supervisione, illustrerà il proprio significato di “riservatezza” e quali siano le eccezioni, concorderà l’uso eventuale del materiale e dei dati sottoposti a supervisione (chi li vedrà, dove essi saranno conservati e per quanto tempo), infine illustrerà le proprie tariffe.

In assenza del supervisore professionale, la supervisione fra pari (fra colleghi mediatori familiari) non è valida ai fini dell’obbligo associativo.

La terapia individuale o di gruppo non è valida ai fini dell’obbligo associativo, a meno che non venga specificamente autorizzata da un Supervisore Professionale dell’associazione o dal Consiglio Direttivo Nazionale. Ad ogni modo, non possono essere riconosciute più di 3 (tre) ore di terapia all’anno, nel computo della supervisione professionale del mediatore familiare in quanto non sono valide ai fini del mantenimento della Certificazione di cui alla Norma UNI 11644:2016 cui A.I.Me.F. aderisce.

Ai fini dell’obbligo associativo la supervisione professionale deve essere condotta da un mediatore Familiare formatore e supervisore come da Norma UNI 11644:2016. Il Mediatore Familiare formatore e supervisore non presente nell’elenco dei Supervisori Professionali A.I.Me.F. dovrà allegare, all’attestazione di supervisione, anche il proprio curriculum professionale firmato in calce (dove si possa avere riscontro delle qualifiche descritte come necessarie) e fotocopia della carta di identità. L’attestazione rilasciata all’allievo sarà valida solo alla verifica delle qualifiche del supervisore da parte di A.I.Me.F.

ART. 9 - MANCATO RISPETTO DELLO STATUTO E DELLE REGOLE DI CONDOTTA PROFESSIONALE

Ogni socio è tenuto al rispetto delle regole contenute nello Statuto e nel presente Regolamento Interno, e soprattutto delle regole di condotta professionale.

Qualora venisse segnalata all’ A.I.Me.F. una infrazione al Regolamento interno o allo Statuto da parte di uno o più soci, il Consiglio Direttivo ha il compito di comunicarlo al coordinatore della Commissione Disciplinare (cfr. Art. 10), che convocherà il socio/i e verificherà l’accaduto. Chiederà contestualmente al socio/a, provvisoriamente sospesi, di riconsegnare il loro tesserino associativo.

Se l’infrazione sarà di carattere amministrativo, la Commissione Disciplinare richiamerà il socio/i ai loro doveri seguendo l’Art. 2 dello Statuto.

Al fine di tutelare gli utenti/clienti del servizio di mediazione familiare (Legge 30 luglio 1998, n. 281 " Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 1998, come modificata dalla legge 24 novembre 2000, n. 340 - pubblicata nella G.U. n. 275 del 24 novembre 2000 - dal Decreto Legislativo 23 aprile 2001, n. 224 – pubblicato nella G.U. n. 137 del 15 giugno 2001 - e dall'articolo 11 della legge n. 39 del 1 marzo 2002 pubblicata nel Suppl, Ord. alla G.U. n. 72 del 26 marzo 2002), sono istituiti presso la sede nazionale e presso i consigli regionali servizi di tutela e di ascolto agli utenti/consumatori.

Qualora venisse segnalata una o più infrazioni concernenti il rispetto delle regole deontologiche e relative all’esercizio della Mediazione Familiare, la Commissione Disciplinare ha facoltà di richiedere al socio/i di mettere a disposizione documentazione attestante la sua pratica professionale e potrà arrivare sottoporre il socio/i alla verifica delle loro competenze e attitudini. Se l’esame verrà superato positivamente il tesserino verrà immediatamente restituito al socio/i esaminati.

ART. 10 - ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

Dal Gennaio 2013 è istituita stabilmente la Commissione Disciplinare dell’A.I.Me.F., al fine di garantire e tutelare il pubblico, gli utenti/consumatori e gli stessi soci.

La Commissione Disciplinare è composta da tre membri, convocati tra i soci dell’A.I.Me.F., con comprovata esperienza e attitudine. Un membro è stato scelto e dovrà essere scelto preferibilmente tra i soci promotori dell’associazione, un membro è stato scelto e dovrà essere scelto tra i soci con competenze giuridiche, e un membro tra i soci con competenze socio-pedagogiche e/o psicologiche.

I membri della Commissione Disciplinare dovranno garantire neutralità ed imparzialità.

La Commissione Disciplinare ha il compito di verificare oltre alla competenza, alle abilità, e al livello di qualificazione professionale di un socio, soprattutto la sua correttezza professionale, rispetto al presente Regolamento Interno e allo Statuto dell’A.I.Me.F. (cfr. la voce “Deontologia” sul sito).

La Commissione Disciplinare avrà il compito di accertare l’accaduto e prendere provvedimenti, relativamente a segnalazioni da parte di: utenti/clienti mediati, soci dell’A.I.Me.F., persone e professionisti, associazioni ed enti privati e pubblici. A tal fine, oltre a convocare gli interessati, a svolgere ricerche ed interviste, potrà istituire prove scritte, orali e pratiche atte a permettere la valutazione delle conoscenze teoriche e pratiche, delle abilità di mediazione familiare relative all’art. 17 dello Statuto aggiornato secondo Norma UNI 11644:2016, nonché dell’atteggiamento rispettoso delle norme statutarie e deontologiche, e del regolamento interno.

Qualsiasi socio notasse irregolarità, comportamenti, comunicazioni e/o atteggiamenti dissonanti rispetto alle proprie aspettative di correttezza da parte di altri soci dell’A.I.Me.F., dovrà inviarne comunicazione scritta via e-mail al Coordinatore della Commissione Disciplinare, il quale avrà il compito di selezionare quanto sia da indirizzare o meno al vaglio della Commissione Disciplinare. Il Coordinatore della Commissione Disciplinare ha il compito di accogliere e gestire i diverbi tra i soci.

Il Coordinatore della Commissione Disciplinare viene eletto direttamente in seno alla Commissione Disciplinare.

I membri della Commissione Disciplinare restano in carica permanente e verranno sostituiti per abbandono dell’incarico, o su richiesta motivata da parte degli altri membri della commissione o del Consiglio Direttivo. Il membro sostituito verrà scelto nel rispetto della specificità dell’incarico da assolvere e dei suddetti criteri.

ART. 11 - CONSIGLIERI DI ZONA

Dal 2007 sono stati realizzati i Consigli Regionali, ovvero sedi locali dell’A.I.Me.F. presso ogni regione.

I Consigli Regionali sono formati dal Consigliere e da un Vice-Consigliere, che lo può sostituire in caso di impedimento o assenza, e corrispondono geograficamente all’indirizzo fornito dal Consigliere Regionale.

L’incarico del Consigliere e del Vice-Consigliere è annuale, e può essere rinnovato per un massimo di tre mandati consecutivi. In caso di comprovata necessità, il Consiglio Direttivo può disporre ulteriori proroghe.

I compiti del Consigliere Regionale sono i seguenti:

- fare da ponte tra i soci della propria regione e il Consiglio Direttivo, inviando con regolarità il proprio rapporto scritto alle riunioni del Consiglio Direttivo;

- potenziare la progettualità di intenti, la circolarità dell’informazione e la collegialità del gruppo dei soci, attraverso tutti i canali di comunicazione istituzionale a sua disposizione;

- favorire la massima partecipazione attraverso una comunicazione inclusiva e trasparente tra soci;

- presenziare alle iniziative riguardanti direttamente o indirettamente la mediazione familiare, che si svolgeranno presso la propria regione;

- facilitare democraticamente i rapporti tra i soci della propria regione, dimostrando, anche nello svolgere il suo ruolo, attitudini di mediatore;

- favorire l’ingresso di nuovi soci, tra i mediatori familiari più qualificati della propria regione;

- fornire un servizio di tutela ai consumatori, senza sostituirsi alla Commissione Disciplinare dell’A.I.Me.F. per quanto riguarda l’operato dei soci. Dovrà quindi fare capo, per questo tipo di problematiche, al Coordinatore della Commissione Disciplinare;

- astenersi dal promulgare e pubblicizzare iniziative personali di aggiornamento e supervisione professionale per non ingenerare conflitti di interesse fra i soci appartenenti alla propria regione. Userà onestà, trasparenza ed equità, pubblicizzando ogni attività formativa, di aggiornamento e di supervisione riconosciuta e/o patrocinata da A.I.Me.F. sul proprio territorio;

- realizzare e amministrare, o solo amministrare qualora fosse stato già realizzato, un gruppo WhatsApp contenente tutti i soci della propria regione o quelli che vorranno restarvi, al fine di realizzare un collegamento tra soci e dare loro modo di restare collegati dandosi e ricevendo informazioni e notizie;

- realizzare e amministrare, o solo amministrare qualora fosse stata già realizzata, una pagina regionale dell’Associazione Regionale Mediatori Familiari su FaceBook su cui pubblicherà personalmente e permetterà ai soci di pubblicare contenuti e informazioni rilevanti e qualificate attinenti la mediazione familiare.

I compiti dei Vice-Consigliere Regionale sono i seguenti:

- collaborare con il Consigliere Regionale nelle attività che questi deve svolgere, supportandolo nei compiti istituzionali o sostituendolo in caso di sua indisponibilità;

- presenziare alle iniziative riguardanti direttamente o indirettamente la mediazione familiare, che si svolgeranno presso la propria regione, qualora il Consigliere Regionale non fosse in grado di parteciparvi.

L’uso del marchio A.I.Me.F. è utilizzabile per finalità istituzionali e concesso in uso ai soci, alle scuole di formazione con percorsi di formazione professionale in MF riconosciuti da A.I.Me.F., ad enti o persone con eventi patrocinati da A.I.Me.F. per iscritto. E’ necessaria autorizzazione scritta del Consiglio Direttivo Nazionale per ogni altro uso.

È consentito l’utilizzo di canali comunicativi pubblicitari dell’associazione: sito web ufficiale, social networks, chat lines, ecc., solo ai soci e in relazione ad eventi riconosciuti e/o patrocinati dal Consiglio Direttivo Nazionale di A.I.Me.F.

È del Consigliere Regionale ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale relativa ai contenuti verbali e alle immagini dei social networks e delle chat regionali da lui amministrate.

L’elezione del Consigliere Regionale e del Vice-Consigliere Regionale avviene in modo democratico in ogni regione. Per l’elezione del Consigliere e del Vice-Consigliere è ammesso anche il voto per delega, ma è possibile delegare solo un socio (non un non-associato). Data l’importanza rappresentativa del Consigliere Regionale per ogni singolo socio, ogni socio può detenere una sola delega e si impegna a relazionare anche personalmente a chi lo abbia delegato. Entro il 02 Marzo di ogni anno il Consigliere Regionale ha il compito di comunicare la propria rinomina o la nuova nomina del Consigliere Regionale e del Vice Consigliere Regionale eletti nella propria regione trasmettendo il verbale dell’assemblea alla Segreteria Nazionale.

I candidati al ruolo di Consigliere Regionale e Vice-Consigliere Regionale, per poter dare ai propri soci rappresentati un vissuto di continuità, devono avere esperienza associativa di almeno 3 (tre) anni e non avere incarichi direttivi in altre associazioni di mediatori familiari, salvo diversa disposizione autorizzata dal Consiglio Direttivo Nazionale. I nominativi dei candidati eletti vengono inviati dal Consigliere Regionale uscente alla Segreteria Nazionale per la verifica dei requisiti e cominceranno ad esercitare il proprio incarico solo dopo la ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale. Il Consigliere Regionale uscente farà allora il pieno passaggio delle consegne al Consigliere Regionale entrante (con consegna delle password, dei timbri A.I.Me.F., ecc.), o in caso di impossibilità lo farà alla Segreteria Nazionale, per garantire continuità nei compiti assunti e conclusi, e agire nella tutela dell’associazione.

ART. 12 - REGOLE PER LA PARTECIPAZIONE IN DELEGA ALL’ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE DEI SOCI E PER LA CANDIDATURA AL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

A chiarimento dello Statuto, ogni socio in regola con i requisiti associativi, in caso di impedimento a partecipare personalmente all’Assemblea Generale, può farsi rappresentare, da un altro associato (un altro mediatore familiare iscritto ad A.I.Me.F.). La delega, predisposta dalla Segreteria Nazionale, deve contenere il nome e il cognome della persona delegata e deve essere debitamente firmata dal socio delegante. Ogni delegato può rappresentare un massimo di 5 (cinque) soci, cui si impegna a relazionare anche personalmente circa l’andamento dell’assemblea.

Per l’elezione del Consiglio Direttivo Nazionale, ogni socio può detenere una sola delega scritta e firmata dal delegante, non 5 (cinque), e si impegna a relazionare anche personalmente a chi lo ha delegato.

Il voto in Assemblea Generale è palese, mentre per l’elezione del Consiglio Direttivo Nazionale è segreto.

In caso di parità tra due candidati il voto del Presidente vale doppio.

I candidati al Consiglio Direttivo Nazionale, data l’importanza sociale, organizzativa e politica dell’incarico, oltre a dover essere in regola con i requisiti associativi, devono avere esperienza associativa di almeno 5 (cinque) anni e non avere incarichi direttivi in altre associazioni di mediatori familiari. I candidati invieranno la propria candidatura con una presentazione personale cui allegheranno il Curriculum Vitae alla Segreteria Nazionale, entro 30 (trenta) giorni dalla data prefissata per le elezioni per le necessarie verifiche e per la comunicazione ai soci.

A partire dalle prossime elezioni del Consiglio Direttivo Nazionale, i soci in regola per votare, che non potessero partecipare personalmente all’assemblea generale annuale e che volessero esprimere direttamente le proprie preferenze sui candidati da eleggere, potranno votare on-line. Le votazioni on-line verranno aperte 24 ore prima dell’assemblea e chiuse all’inizio dell’assemblea. I risultati verranno consultati direttamente e ufficialmente dai soci presenti in Assemblea Generale Annuale e aggiunti a quelli dei votanti presenti.

ART. 13 - COMMISSIONE PER L’ACCETTAZIONE E IL RICONOSCIMENTO DEI PERCORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER MEDIATORI FAMILIARI

È istituita una commissione scientifica permanente per l’accettazione e il riconoscimento della adeguatezza dei corsi di formazione alla professione di mediatore familiare. La Commissione per l’Accettazione e riconoscimento dei percorsi di Formazione (di seguito CAF) è composta da tre membri, di cui uno facente parte del consiglio Direttivo Nazionale e/o uno tra i soci promotori dell’A.I.Me.F.. I membri della CAF dovranno garantire neutralità ed imparzialità nei confronti delle strutture/organismi formativi.

I compiti della CAF sono:

- accettare e riconoscere i percorsi di formazione professionale come adeguati e rispondenti alle caratteristiche dell’art. 14 del presente Regolamento Interno;

- sorvegliare la qualità dei percorsi riconosciuti.

I membri della CAF restano in carica permanente e verranno sostituiti per abbandono dell’incarico, o su richiesta motivata da parte degli altri membri della commissione o del Consiglio Direttivo. Il membro sostituito verrà scelto nel rispetto della specificità dell’incarico da assolvere e dei suddetti criteri.

La CAF si riunisce periodicamente per sottoporre ad esame le nuove richieste di accettazione e riconoscimento, o per verificare la qualità dei percorsi formativi già riconosciuti.

La CAF collabora con la segreteria nazionale, che ha il compito di realizzare la comunicazione con le strutture/organismi formativi e di archiviarne il materiale ricevuto sia dalla CAF, sia dalle strutture/organismi formativi stessi.

La CAF ha il compito di coordinare gli Osservatori dell’A.I.Me.F. e di raccogliere informazioni in merito alla conforme esecuzione dei percorsi riconosciuti e sulla conforme esecuzione degli esami finali (di secondo livello).

ART. 14 - ACCETTAZIONE E RICONOSCIMENTO DEI PERCORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER MEDIATORI FAMILIARI

L’ A.I.Me.F., in seguito all’entrata in vigore della Legge 14 gennaio 2013, n. 4 ed alla successiva Norma UNI 11644:2016, accetta e riconosce come adeguati solo percorsi di formazione per mediatori familiari rispondenti alle seguenti caratteristiche:

- il direttore didattico del corso e il responsabile dello stage devono essere mediatori familiari dell’A.I.Me.F. da almeno 3 (tre) anni o appartenenti da almeno 3(tre) anni ad altre associazioni di mediatori familiari iscritte al Ministero dello Sviluppo Economico

- presentazione di informazioni trasparenti su: le date previste di inizio e di fine del corso di formazione, il numero previsto dei partecipanti, il luogo previsto di svolgimento del corso, la quota di partecipazione prevista, i moduli didattici e le aree di insegnamento dei docenti del corso, l’elenco dei luoghi di stage previsti e concordati per i partecipanti, lo statuto e la brochure descrittiva delle attività della scuola/ente di formazione

- dichiarazione che i locali che ospiteranno il corso sono a norma (D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - ex D. Lgs 19 settembre 1994, n. 626)

- dichiarazione di assenza di vertenze penali pendenti sulla scuola/ente di formazione e/o sul suo rappresentante legale

- compilazione finale, da parte degli allievi, dell’apposito questionario predisposto dalla CAF per la valutazione della qualità del percorso da parte dei partecipanti

- accesso agli esami solo da parte degli iscritti al corso riconosciuto e con almeno l’80% della frequenza effettiva al corso

- logo dell’A.I.Me.F. con dicitura “Riconosciuto dall’A.I.Me.F.”  E il numero di riconoscimento concesso dalla Segreteria Nazionale, sul materiale relativo al corso riconosciuto e sull’attestato finale

- ricevuta del versamento dell’importo richiesto a titolo di "Diritto per l'apertura della procedura di riconoscimento di un corso di formazione di base"

-          impegno ad informare l’A.I.Me.F. della data dell’esame finale almeno 30 giorni prima del suo verificarsi e di comunicare altresì tutti gli eventuali cambiamenti relativi al corso riconosciuto

- l’intera formazione, di primo e di secondo livello, deve essere minimo biennale (due anni  dalla data della prima lezione alla data dell’esame di secondo livello)

- il numero delle ore di formazione teorico-pratica non dovrà essere inferiore a 240, dovranno essere ore reali (di 60 minuti) e frequentate in presenza con massimo il 20% di ore di assenza.

- vengono riconosciuti corsi svolti con formazione a distanza solo se comprendono almeno 180 ore di formazione teorico pratica in aula (frequentate in presenza), le ore di mediazione familiare devono essere svolte tutte in aula e non a distanza

- il numero delle ore sulla mediazione familiare (teoria ed esercitazioni pratiche) non dovrà essere inferiore a 170, da svolgersi in presenza, salvo diversa modalità approvata dal Consiglio Direttivo e comunicata dalla CAF

- il numero delle ore su materie complementari finalizzate all’acquisizione delle conoscenze, abilità e competente previste dalla Norma UNI 11644:2016) non dovrà essere inferiore a 70

- in ogni giornata di formazione possono essere svolte non più di 8 ore

- esame di primo livello come previsto da Norma UNI 11644:2016

-  esame di secondo livello come previsto da Norma UNI 11644:2016

- presenza agli esami di secondo livello, dell’Osservatore A.I.Me.F., il quale verificherà anche documentazione ed esiti dell’esame di primo livello.

23 Maggio 2021

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