L’articolo 18 dello Statuto dell’Associazione Italiana Mediatori Familiari (di seguito, A.I.Me.F.) prevede che “Nessuno standard etico della stessa categoria professionale o di altre categorie professionali concorrenti – a meno che imposto per legge – deve peraltro rimpiazzare, eliminare, o rendere inapplicabili le presenti regole generali e particolari, le quali possono essere imposte a qualsiasi mediatore familiare in virtù della sua professionalità.”.
Preso atto che
il Decreto 27 ottobre 2023, n. 151, attuativo della L. 206/2021 e del D. Lgs. 149/2022, disciplina le regole deontologiche della professione del mediatore familiare con lo scopo di “precisare l’etica professionale e le condotte cui il mediatore familiare deve attenersi nell’esercizio della propria professione”,
il Consiglio Direttivo dell’A.I.Me.F. nella riunione del 13 novembre 2023 ha deliberato di recepire il contenuto dell’art. 6 del Decreto 27 ottobre 2023, n. 151, che dal 15 novembre 2023 costituirà il Codice etico e di condotta professionale dei Soci A.I.Me.F.
- Le regole deontologiche hanno lo scopo di precisare l’etica professionale e le condotte cui il mediatore familiare deve attenersi nell’esercizio della propria professione. Costituisce illecito deontologico il comportamento contrario alle regole deontologiche.
- L’esercizio della professione e’ libero e fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnico, secondo buona fede, affidamento della clientela, correttezza, responsabilita’ del professionista e riservatezza.
- Il mediatore familiare esercita l’attivita’ di mediazione con imparzialità, neutralità e assenza di giudizio nei confronti dei mediandi, promuovendo fra loro un processo equilibrato e incoraggiandoli a confrontarsi in modo costruttivo.
- Al mediatore familiare non e’ consentito:
a) intervenire in mediazioni familiari che coinvolgono interessi propri, del coniuge o del convivente, dei suoi parenti entro il secondo grado o dei suoi affini, oppure di persone con le quali ha rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti con cui ha causa pendente, grave inimicizia, rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti di cui e’ tutore, curatore, procuratore o agente;
b) erogare ai mediandi servizi che esulano dallo specifico ambito della mediazione familiare;
c) far pressione sui mediandi per ottenere la loro adesione ad un progetto non concordato liberamente;
d) fornire ai mediandi prestazioni professionali riservate ad iscritti a ordini o collegi professionali durante lo svolgimento dell’attività di mediatore familiare;
e) offrire o accettare doni, richieste e favori dai mediandi, dalle parti, dai loro avvocati o da altre persone coinvolte direttamente o indirettamente nel percorso di mediazione. - Il mediatore familiare si astiene nei casi di cui al comma 4, lettera a) e in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza.
- Ferme le disposizioni relative al segreto professionale, il mediatore familiare si attiene al segreto relativo allo svolgimento e al contenuto dei colloqui di mediazione familiare e agli accordi eventualmente raggiunti. Sono tenuti al rispetto del segreto di cui al primo periodo, oltre ai mediatori familiari, anche i praticanti di cui all’articolo 5, comma 3, lettera b), tutti coloro che assistono agli incontri previsti per lo svolgimento dell’attivita’. Salvo i casi di esenzione dal segreto professionale previsti dalla legge, entrambi i mediandi possono esentare il mediatore familiare dal segreto professionale previsto dal presente comma prestando l’assenso scritto.
- Il mediatore familiare cura costantemente la propria preparazione professionale in conformità del presente decreto.
- Il mediatore familiare segnala alle autorità competenti eventuali abusi nell’ambito dell’esercizio della mediazione familiare.
- Nel rapporto con i mediandi il mediatore familiare e’ tenuto a:
a) informare i mediandi dei propri titoli professionali e della polizza assicurativa, ove stipulata;
b) riportare in ogni documento e rapporto scritto con i mediandi le informazioni di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 4 del 2013;
c) informare i mediandi, fin dal primo incontro, sugli obiettivi, le modalita’ e il percorso dell’intervento di mediazione familiare;
d) informare i mediandi sulla specificita’ del suo intervento, distinguendolo da quello di altri professionisti iscritti ad ordini o collegi professionali;
e) informare i mediandi, prima dell’avvio del percorso di mediazione, del costo degli incontri di mediazione familiare e delle modalità di pagamento e che in nessun caso il costo puo’ essere vincolato al risultato ottenuto;
f) rispettare il regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, nonché il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
g) informare i mediandi che presso le associazioni professionali di mediatori familiari di cui all’articolo 2, della legge n. 4 del 2013 e’ istituito lo Sportello del Consumatore ai sensi dell’articolo 27-ter del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. - In pendenza di una procedura giudiziaria, il mediatore familiare:
a) informa gratuitamente in via preliminare le parti sulle finalità, i contenuti, le modalità e i costi del percorso, nonché sulla disponibilità dell’elenco dei mediatori familiari presso il tribunale;
b) fornita l’informativa di cui alla lettera a), quando le parti decidono di intraprendere il percorso di mediazione, le informa della facoltà di avvalersi di uno tra i mediatori familiari inseriti nell’elenco istituito presso il tribunale;
c) informa la parte costituita in giudizio che ha facoltà di farsi assistere dal proprio avvocato al primo incontro di mediazione, agli incontri successivi che hanno ad oggetto aspetti economici e patrimoniali e per l’eventuale sottoscrizione dell’accordo;
d) informa le parti che nulla sara’ riferito, ad eccezione di quanto previsto dalla lettera f), all’autorità giudiziaria nel caso di interruzione della mediazione familiare o di impossibilita’ di proseguirla;
e) informa le parti che, nel caso di raggiungimento di accordi in mediazione familiare, questi saranno trasmessi alle autorita’ competenti direttamente dai mediandi o attraverso i loro avvocati;
f) riferisce all’autorita’ giudiziaria, nel rispetto del dovere di riservatezza, circa l’adesione o la mancata adesione dei mediandi al percorso di mediazione familiare. - Il mediatore familiare interrompe il percorso di mediazione quando:
a) l’interruzione e’ richiesta da uno o da entrambi i mediandi;
b) ritiene che non ci sono le condizioni per proseguire il percorso di mediazione familiare;
c) non e’ piu’ in grado di assicurare la neutralità o l’imparzialità necessarie alla continuazione del suo compito professionale. - Nell’attività di autopromozione i mediatori familiari sono tenuti ad essere veritieri e corretti, si astengono da ogni forma di pubblicità che possa indurre in errore e dall’attribuirsi titoli, diplomi e competenze che non possiedono. E’ vietata ogni forma di pubblicità ingannevole.
- Sono vietate le pratiche commerciali scorrette, cosi’ come definite dal decreto legislativo n. 206 del 2005.
- I soggetti iscritti nell’elenco di cui all’articolo 12-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile immediatamente comunicano al presidente del tribunale, ai fini di cui all’articolo 12-ter delle medesime disposizioni, l’eventuale venir meno dei requisiti prescritti e interrompono l’esercizio della professione di mediatore.
- E’ vietato a qualunque mediatore familiare, anche non iscritto nell’elenco di cui all’articolo 12-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, esercitare la professione di mediatore familiare quando non e’ in possesso dei requisiti prescritti dal presente decreto.