A.I.Me.F - Associazione Italiana Mediatori Familiari

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Deontologia della professione di Mediatore Familiare

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PREMESSE

Serietà professionale del mediatore familiare:

  • - Svolgere la professione avendo ricevuto una specifica formazione
  • - Aggiornarsi periodicamente
  • - Assicurare ai propri clienti un intervento competente e qualificato (RC professionale)

Riconoscere il mediatore familiare qualificato attraverso l’A.I.Me.F., che:

  • - fornisce ai mediatori familiari un tesserino di competenza da rinnovarsi annualmente con uno specifico adesivo comprovante la sua validità,
  • - richiede agli iscritti di aderire, pena l’espulsione, all’assicurazione RC nello svolgimento della specifica professione di mediatore familiare,
  • - richiede prova agli iscritti di aver aggiornato la propria formazione,
  • - accredita le scuole di formazione presenti in Italia
  • - verifica all’atto di iscrizione degli aspiranti soci che essi non solo siano preparati da un punto di vista teorico e pratico, ma che essi sappiano “essere” mediatori familiari competenti.

ART. 14 DEFINIZIONI - DALLO STATUTO A.I.Me.F.

  1. "Mediatore familiare": terza persona imparziale, qualificata e con una formazione specifica che agisce in modo tale da incoraggiare e facilitare la risoluzione di una disputa tra due o più persone in un processo informale e non basato sul piano antagonista vincitore-perdente, il cui obiettivo è di aiutare le parti in lite a raggiungere un accordo direttamente negoziato, rispondente ai bisogni e agli interessi delle parti e di tutte le persone coinvolte nell'accordo. L'accordo raggiunto dovrà essere volontario, mutualmente accettabile e durevole. Il mediatore si applicherà affinché l'autorità decisionale resti alle parti.  Il ruolo del mediatore familiare comporta fra l'altro il compito di assistere le parti nell'identificare le questioni, di incoraggiare la loro abilità nel risolvere i problemi ed esplorare accordi alternativi, sorvegliandone la correttezza legale, ma in autonomia dal circuito giuridico e nel rispetto della confidenzialità.
  2. “Mediazione familiare”: Indica la mediazione di questioni familiari, includendovi rapporti tra persone sposate e non (conviventi more uxorio, genitori non coniugati), con lo scopo di facilitare la soluzione di liti riguardanti questioni relazionali e/o organizzative concrete, prima, durante e/o dopo il passaggio in giudicato di sentenze relative tra l'altro a: dissoluzione del rapporto coniugale; divisione delle proprietà comuni; assegno di mantenimento al coniuge debole o gli alimenti; responsabilità genitoriale esclusiva o condivisa (potestà genitoriale); residenza principale dei figli; visite ai minori da parte del genitore non affidatario, che implicano la considerazione di fattori emotivo-relazionali, con implicazioni legali, economiche e fiscali. La mediazione familiare richiede un periodo di sospensione delle cause eventualmente in atto.

ART. 1 REGOLE RELATIVE ALL’INGRESSO NELL’ASSOCIAZIONE
DAL REGOLAMENTO INTERNO A.I.Me.F.

I soci dell’A.I.Me.F. sono Mediatori Familiari qualificati e in attività.

Chiunque desideri associarsi dovrà presentare compilata la scheda di iscrizione, allegata al presente regolamento, specificando di aver superato positivamente un corso di formazione professionale per Mediatori familiari accreditato dall’A.I.Me.F. della durata minima di 220 ore (di cui 120 sulla mediazione familiare, 60 sulle materie complementari e 40 di pratica professionale supervisionata).L’ingresso nell’associazione A.I.Me.F. avviene solo dopo il superamento di una prova di competenza delle capacità di mediatore familiare possedute, svolta tramite esame pratico orale (la videoregistrazione dell’esame verrà conservata presso la sede nazionale dell’A.I.Me.F. a Milano, Corso Sempione n. 8).

Nel caso l’aspirante socio rifiutasse il parere della Comissione d’esame (cfr. Art. 2), potrà rivolgersi al Consiglio Direttivo tramite raccomandata RC e chiedere il riesame della sua prova videoregistrata da parte di un’altra Commissione d’esame. Si impegna tuttavia ad accettare il secondo parere.

Il candidato a socio dovrà inoltre dichiarare di svolgere l’attività di mediatore familiare o che intende svolgerla, impegnandosi a condurre almeno due casi di mediazione familiare ogni anno.

Il candidato a socio dovrà dichiarare il suo modello operativo generale, al fine di una corretta segnalazione al pubblico delle competenze di ciascun socio A.I.Me.F. nello svolgimento dell’attività di mediatore familiare.

Il candidato a socio all’atto della domanda, si impegna a rispettare tutte le regole presenti nello Statuto e nel presente Regolamento Interno, e a versare la quota associativa entro 15 giorni dalla comunicazione ufficiale di avvenuta delibera di ammissione a socio da parte del Consiglio Direttivo. Al fine della pubblicazione del nominativo dei soci nell’elenco ufficiale, si richiede all’atto della domanda di ammissione di firmare il consenso di cui al D.Lgs. n.196/2003. 

ART. 18 - STANDARD DI CONDOTTA PROFESSIONALE
DALLO STATUTO A.I.ME.F.

(a) Finalità.

Queste regole sono intese a promuovere la fiducia del pubblico nel processo di mediazione e a guidare la condotta del mediatore familiare. Come le altre forme di risoluzione delle dispute, la mediazione familiare deve essere realizzata sulla base di un rapporto di fiducia nascente dalla comprensione delle parti in lite sul processo in atto. I professionisti impiegati come mediatori familiari rispondono nei confronti delle parti, dei loro rappresentanti legali e dei tribunali competenti attenendosi alle regole di condotta stabilite dai presenti standard di condotta professionale. Queste regole si applicano a tutti i soci dell'Associazione Italiana Mediatori Familiari.

(b) Processo di mediazione familiare.

- Orientamento iniziale: all'inizio del processo di mediazione familiare, il mediatore deve informare tutte le parti che la natura del processo di mediazione rispetta la volontarietà delle parti nel raggiungere accordi, che il mediatore è un agevolatore imparziale delle trattative di negoziazione, e che il mediatore non può imporre o forzare le parti al raggiungimento di accordi.

- Applicabilità della mediazione familiare: il mediatore deve assistere le parti nella valutazione dei benefici, rischi e costi della mediazione e di metodi alternativi a loro disposizione per la soluzione dei loro problemi. Il mediatore familiare non deve prolungare la mediazione inappropriatamente o senza necessità, se diviene manifesto che il caso sia inadatto alla mediazione familiare, o se una o più parti risulti rifiutare o essere incapace di partecipare al processo di mediazione in modo significativo.

- Un mediatore deve declinare l'incarico, ritirarsi o richiedere assistenza tecnica specializzata quando ritiene che un caso ecceda la sua competenza professionale.

- Ogni seduta di mediazione familiare dev'essere confidenziale e informale. Nessuna relazione peritale o sanzione penalizzante le parti può essere formulata o imposta dal mediatore familiare o dalla struttura, pubblica o privata, presso cui opera. 

(c) Confidenzialità.

- Regola generale. Il mediatore familiare deve preservare e mantenere quanto ai contenuti delle negoziazioni in atto il segreto professionale durante tutto il processo di mediazione nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.

- Qualsiasi informazione ottenuta dai mediatori familiari attraverso pratiche, rapporti, conclusioni dei casi, appunti, o altre comunicazioni o materiali, orali o scritti, deve essere considerata riservata e confidenziale e non deve essere resa nota senza il consenso scritto di tutte le parti coinvolte nel processo di mediazione. Qualsiasi ricerca o accertamento diretti alla valutazione delle attività o alla performance dei mediatori familiari devono proteggere la riservatezza di tali informazioni. Le parti hanno il diritto durante e dopo tali procedure di rifiutare la pubblicizzazione e di proibire altrui dal pubblicizzare le comunicazioni fatte durante queste procedure, sia che la controversia si sia conclusa con un successo oppure no.

- Incontri individuali. Il mediatore familiare deve mantenere la sua confidenzialità verso terzi, rispetto a qualsiasi informazione ottenuta in incontri individuali con le parti, a meno che la parte stessa non ne permetta la divulgazione.

- Privacy. Il mediatore familiare deve mantenere le informazioni confidenziali nel proprio archivio e deve rendere anonime tutte le informazioni di identificazione quando i materiali vengono utilizzati per ricerche, formazione professionale, o elenchi statistici.

 (d) Integrità e imparzialità.

- Il mediatore familiare non deve accettare nessun impegno, portare a termine alcun servizio, o intraprendere nessun'azione che potrebbe compromettere la sua integrità professionale.

- Il mediatore familiare deve mantenere l'imparzialità mentre stimola la discussione di questioni che le parti devono considerare per la concretezza, la correttezza legale, l'equità e l'attuabilità delle opzioni proposte per l'accordo.

- Il mediatore familiare deve ritirarsi dalla mediazione se crede di non poter più garantire la propria imparzialità.

- Il mediatore familiare non deve accettare o fare regali, richieste, favori, prestiti, o altri beni di valore né dalle parti, né dagli avvocati delle parti, o da nessun'altra persona coinvolta direttamente o indirettamente, in passato o al presente, nel processo di mediazione.

(e) Autodeterminazione delle parti.

- Il mediatore familiare deve assistere le parti nel raggiungere un accordo consapevole e volontario. Le decisioni devono essere prese volontariamente dalle parti stesse.

- Il mediatore familiare non costringerà in modo parziale una parte verso la conclusione di un accordo e non prenderà decisioni sostanziali per nessuna delle parti nel processo di mediazione.

- Il mediatore familiare deve astenersi dall'interpretare intenzionalmente o consapevolmente a favore di una delle due parti il materiale, i fatti o le circostanze nel corso della conduzione della mediazione.

- Quanto alle questioni di distribuzione del potere decisionale tra le parti, il mediatore familiare deve promuovere un processo equilibrato e deve incoraggiare le parti stesse a condurre le delibere in modo aconflittuale.

- Il mediatore familiare deve promuovere considerazioni sugli interessi di tutti coloro che restano coinvolti negli accordi attuali o potenziali e che non sono rappresentati al tavolo delle trattative (minori, genitori delle parti, datori di lavoro, ecc.).

- Il mediatore familiare deve promuovere un clima di rispetto reciproco tra le parti durante tutto il processo di mediazione.

- Il mediatore familiare ha il dovere di avvertire le parti dell'importanza della comprensione delle conseguenze legali di un accordo proposto e deve suggerire loro l'opportunità di approfondire questo avvertimento con il loro avvocato o consulente legale. 

(f) Competenza professionale e responsabilità legali.

Un mediatore deve mantenere competenza professionale all'interno dei requisiti dettati dalla professione di mediatore familiare.

- Regola generale. Ogni mediatore familiare deve trattenersi da qualsiasi attività che esuli dalla sua competenza professionale e non svolgerà attività legali, né terapeutiche, né di consulenza familiare, né di consulenza tecnica di parte o d'ufficio nell'ambito dei casi a lui sottoposti come mediatore familiare in passato, o al presente.

- Standard professionali concorrenti. Nessuno standard etico della stessa categoria professionale o di altre categorie professionali concorrenti - a meno che imposto per legge - deve peraltro rimpiazzare, eliminare, o rendere inapplicabili le presenti regole generali e particolari, le quali possono essere imposte a qualsiasi mediatore familiare in virtù della sua professionalità.

- Responsabilità di fronte al tribunale competente. Ogni mediatore deve essere incensurato e pienamente responsabile di fronte al tribunale competente riguardo le proprie qualifiche, il suo operato, e le disposizioni legali vigenti in materia di famiglia, separazione personale dei coniugi e divorzio. Ogni mediatore familiare deve conoscere ed osservare le regole procedurali vigenti.

ART. 19 - RELAZIONI CON ALTRI PROFESSIONISTI
DALLO STATUTO A.I.ME.F. 

(a) Responsabilità e relazioni del mediatore con altri mediatori.

Ogni mediatore dovrebbe astenersi dal mediare controversie familiari che al momento sono ancora affidate a un altro mediatore, o centro di mediazione, senza prima preoccuparsi di consultare la persona o le persone che conducono questa mediazione.

(b) Cooperazione con altri professionisti.

Ogni mediatore dovrebbe rispettare le relazioni tra il processo di mediazione e altre discipline professionali incluse quelle del Diritto, della Contabilità commerciale e fiscale, delle Scienze sociali e della Salute mentale e dovrebbe promuovere la cooperazione tra mediatori, servizi sociali e altri professionisti.

ART. 20 - TARIFFE
DALLO STATUTO A.I.ME.F. 

(a) Regole Generali.

1. Il mediatore occupa una posizione di fiducia rispetto alle parti e ai tribunali. Nell'addebitare servizi e spese, il mediatore deve sforzarsi di mantenere i costi totali per i servizi e le spese ragionevoli e consistenti con la natura del caso. Il mediatore deve rendere noto per iscritto alle parti durante la seduta di orientamento iniziale le tariffe orarie e i relativi costi delle sedute, includendo la scadenza e la maniera del pagamento. La spiegazione dei costi può includere:

- le tariffe orarie delle sedute di mediazione;

- la preparazione per le sedute;

- il tempo di lavoro al di fuori delle sedute;

- la cancellazione di sedute di mediazione e le circostanze per le quali queste tariffe vengono normalmente addebitate;

- la preparazione dell'accordo scritto di mediazione;

- tutte le altre eventuali voci addebitabili dal mediatore;

2. la divisione pro capite tra le parti delle tariffe e dei costi di mediazione saranno precedentemente determinati dai centri di mediazione presso servizi sociali e/o concordati con le parti presso centri di mediazione e/o professionisti privati.

(a) Invii.

Nessuna commissione, sconto, o simili rimunerazioni possono essere dati o ricevuti dal mediatore per l'invio di clienti ad avvocati, psicoterapeuti o ad altri servizi specialistici.

(b) Addebiti aggiuntivi.

Il mediatore non può addebitare dei costi o legare il proprio onorario in nessun modo al risultato del processo di mediazione.

(c) Quando un mediatore è contattato direttamente dalle parti per dei servizi di mediazione, il mediatore ha la responsabilità professionale di rispondere alle domande riguardanti i costi e di fornire una copia delle basi per l'addebitamento di tariffe e costi.

ART. 4 MODELLI DI LAVORO E TARIFFE
DAL REGOLAMENTO INTERNO A.I.Me.F.

L’A.I.Me.F. accoglie soci appartenenti a diverse scuole di formazione per mediatori familiari, di conseguenza i modelli operativi possono essere, pur nel rispettto delle regole presenti nello Statuto, non omogenee.

Durante la seduta di orientamento iniziale, si richiede ai soci di comunicare sempre tempestivamente agli utenti/ai clienti il proprio modello operativo e la metodologia di lavoro, così come le proprie tariffe (art. 20 dello Statuto).

I soci che lavorano a pagamento (in strutture private), non applicheranno tariffe orarie inferiori a 25 Euro (IVA inclusa) e superiori a 250 Euro (IVA inclusa), a meno che operino in qualità di volontari e quindi offrano servizi gratuiti, oppure operino in strutture convenzionate o presso i servizi pubblici e debbano seguire direttive centrali della propria sede (titcket sanitario).

ART. 8 MANCATO RISPETTO DELLO STATUTO E DELLE REGOLE DI CONDOTTA PROFESSIONALE
DAL REGOLAMENTO INTERNO A.I.Me.F. 

Ogni socio è tenuto al rispetto delle regole contenute nello Statuto e nel presente Regolamento interno, e soprattutto delle regole di condotta professionale.

Qualora venisse segnalata una infrazione al Regolamento interno o allo Statuto il Consiglio Direttivo ha il compito di convocare il socio/i soci e di verificare l’accaduto. Chiederà contestualmente al socio/ai soci di riconsegnare il loro tesserino associativo.

Se l’infrazione sarà di carattere amministrativo, il Consiglio Direttivo richiamerà il socio/i soci ai loro doveri seguendo l’art. 2 dello Statuto.

Al fine di tutelare gli utenti/clienti del servizio di mediazione familiare (Legge 30 luglio 1998, n. 281 " Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 1998, come modificata dalla legge 24 novembre 2000, n. 340 - pubblicata nella G.U. n. 275 del 24 novembre 2000 - dal Decreto Legislativo 23 aprile 2001, n. 224 – pubblicato nella G.U. n. 137 del 15 giugno 2001 - e dall'articolo 11 della legge n.39 del 1 marzo 2002 pubblicata nel Suppl, Ord. alla G.U. n. 72 del 26 marzo 2002), sono istituiti presso la sede nazionale e presso i consigli regionali servizi di tutela e di ascolto agli utenti/consumatori.

Qualora venisse segnalata una o più infrazioni concernenti il rispetto delle regole deontologiche e relative all’esercizio della Mediazione Familiare, il Consiglio Direttivo ha facoltà di richiedere al socio/ai soci di mettere a disposizione documentazione attestante la sua pratica professionale e potrà arrrivare a costituire una Commissione Disciplinare (cfr. art. 9) che sottoponga il socio/i soci alla verifica delle loro competenze e attitudini. Se l’esame verrà superato positivamente il tesserino verrà immediatamente restituito al socio/ai soci esaminati.

ART. 9 ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DAL REGOLAMENTO INTERNO A.I.Me.F. 

Il Consiglio Direttivo, qualora risultasse necessario verificare l’abilità e il livello di qualificazione professionale di un socio (a causa della segnalazione di un utente/cliente che ha usufruito dei servizi di mediazione familiare, o di un altro socio), istituirà una Commissione Disciplinare.

La Commissione Disciplinare sarà composta da tre membri, convocati tra i soci dell’A.I.Me.F..  Un membro dovrà essere scelto preferibilmente tra i soci promotori dell’A.I.Me.F., poi si cercherà di comporre in resto della commissione inserendo a seconda dei casi membri di base giuridica, psicologica, pedagogica, sociologica.

I membri della Commissione Disciplinare dovranno garantire neutralità ed imparzialità.

L’esaminato/gli esaminati hanno facoltà di ricusare per una sola volta uno o più membri della Commissione Disciplinare entro 15 giorni dalla comunicazione dei nominativi, se vengono ravvisati rischi di parzialità o di non neutralità di giudizio o per altro motivo di importante rilevanza (ad esempio nessun membro della Commissione Disciplinare conosce il modello operativo dell’esaminato/degli esaminati), e il Consiglio direttivo provvederà a nominare una nuova Commissione Disciplinare.

La Commissione Disciplinare potrà istituire delle prove scritte, orali e pratiche atte a permettere la valutazione delle conoscenze teoriche e pratiche, delle abilità di mediazione familiare relative all’art. 17 dello Statuto, nonché dell’atteggiamento rispettoso delle norme statutarie e deontologiche.

 

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